Comunicato Commissione d’Albo dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva

La Commissione d’Albo dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva dell’Ordine dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Genova, Imperia e Savona COMUNICA A tutti gli iscritti che il DPCM 10 Aprile 2020 non modifica sostanzialmente le misure del precedente DPCM 17 Marzo 2020, previste per l’attività del TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA.

Data:
17 Aprile 2020

La Commissione d’Albo dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva dell’Ordine
dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di
Genova, Imperia e Savona


COMUNICA

A tutti gli iscritti che il DPCM 10 Aprile 2020 non modifica sostanzialmente le misure del precedente DPCM 17 Marzo 2020, previste per l’attività del TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA.

All’ Art. 1 leggiamo:
“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”
dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;

Di cui nell’allegato 5 leggiamo:

Allegato 5 Misure per gli esercizi commerciali

  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in
    funzione dell’orario di apertura.
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
  4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In
    particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e
    sistemi di pagamento.
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi
    lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività’ di acquisto, particolarmente per l’acquisto
    di alimenti e bevande.
  7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità’:
    a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    b) per locali fino a quaranta metri quadrati può’ accedere una persona alla volta, oltre
    a un massimo di due operatori;
    c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso e’
    regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi
    di entrata e di uscita.
  8.  Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
    Ed ancora, sempre nell’ART.1:
    ii) in ordine alle attività’ professionali si raccomanda che:
    a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità’ di lavoro agile per le attività’ che possono
    essere svolte al proprio domicilio o in modalita’ a distanza;
    …..
    c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
    rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento,
    con adozione di strumenti di protezione individuale;
    d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a
    tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

All’Art. 2 invece leggiamo:

“Art. 2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività
produttive industriali e commerciali

  1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall’art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

Di cui nell’Allegato 3 tra le attività non sospese leggiamo:
Allegato 3
===========================================================
| ATECO | DESCRIZIONE |
|86 |Assistenza sanitaria
Infine nell’articolo art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 leggiamo:
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure
concorsuali

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero
    fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
    su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e’ la modalita’
    ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di
    cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
    conseguentemente:
    a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le
    attivita’ che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul
    luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza
    Alla luce di quanto sopra riportato l’attività del TNPEE, corrispondente al codice ATECO 86.90.29 “altre attività paramediche indipendenti”, risulta essere tra le attività non sospese. Tuttavia alla luce dell’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che invita ad assicurare
    esclusivamente le attività che ritengono indifferibili RITENIAMO che i TNPEE debbano
    limitare la propria attività diretta esclusivamente ai casi di improrogabilità dei trattamenti.
    In questi casi si ricorda, inoltre, di attenersi scrupolosamente alle procedure sin qui seguite in
    merito all’adozione dei DPI e delle indicazioni di sicurezza ambientale. (v. sopra allegato 5)

Nonostante le numerose criticità di adeguamento dei contesti lavorativi conseguenti all’emergenza Covid-19, il DPCM 10 Aprile 2020 conferma, inoltre, che le “attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”; INVITIAMO quindi i TNPEE, in tutti gli altri casi ritenuti invece differibili, a sostenere i caregiver ed i bambini in carico, allorquando possibile, attraverso modalità di lavoro a distanza che garantiscono contemporaneamente la continuità della presa in carico riabilitativa e il minimo rischio di contagio per gli utenti e gli operatori. Si precisa che tale modalità di lavoro rappresenterà, sicuramente una risorsa anche nella fase di ripresa durante la quale non sarà possibile riammettere tutti i bambini contemporaneamente in ambulatorio.
Si rammenta a tutti gli iscritti di far altresì riferimento alle indicazioni fornite dalla propria Direzione Sanitaria in accordo con l’equipe di riferimento e alle specifiche misure che possono essere adottate dalle Regioni, che talvolta si discostano da quelle nazionali.

Distinti saluti

Data, 16-4-2020

La Commissione d’Albo
dei Terapisti della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva
dell’ Ordine dei TSRM e
delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione

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Ultimo aggiornamento

26 Ottobre 2020, 23:23