Decreto sostegni

Il Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 detto “Decreto Sostegni” pubblicato in G.

Data:
24 Marzo 2021

Il Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 detto “Decreto Sostegni” pubblicato in G.U. n. 70 del 22/03/2020 ha previsto alcune disposizione a sostegno del reddito per far fronte alla crisi economica conseguente alle misure introdotte per contrastare l’epidemia da covid19 che sta affliggendo il nostro Paese.

È previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate, vengono quindi eliminati i codici ATECO che avevano caratterizzato i Decreti Ristori.

REQUISITI

Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato 2019.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2020. In ogni caso, l’importo del contributo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150 mila euro. La complessità del calcolo richiede che ogni iscritto si rivolga ai propri consulenti per verificare i requisiti di accesso e l’importo del contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda.

La domanda dovrà essere inviata, entro il 28 maggio e potrà essere presentata direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato.

Il contributo sarà erogato direttamente in c/c bancario o come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione

I consulenti dell’Ordine restano a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Ultimo aggiornamento

24 Marzo 2021, 16:31