Circolare 55-2020 Covid-19 malattie professionali
Malattie professionali – chiarimenti relativi al procedimento per la richiesta di indennizzo e indennità verso INAIL ad utilità dei professionisti della sanità, nonché dei parenti superstiti degli stessi professionisti per danni subiti sul lavoro per esposizione a Covid-19.
Data:
30 Aprile 2020
Malattie professionali – chiarimenti relativi al procedimento per la richiesta di indennizzo e indennità verso INAIL ad utilità dei professionisti della sanità, nonché dei parenti superstiti degli stessi professionisti per danni subiti sul lavoro per esposizione a Covid-19.
L’articolo 42, comma 2, del Decreto 17 marzo 2020, n. 18 ha specificato che i contagi da nuovo Coronavirus avvenuti nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, sono tutelati a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro.
La norma, in particolare, stabilisce che
- Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) “in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”;
- Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro;
- La disposizione del decreto si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.
Come chiarito da INAIL nella circolare n. 13/2020, sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (ovvero lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa INAIL.
Per quanto interessa in questa sede, nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico.
Per tali operatori vige -come precisato ulteriormente da INAIL- la presunzione semplice di origine professionale, considerata la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus (in altre occasioni gli agenti patogeni e le malattie risultano tabellate).
Ciò significa che nei casi relativi al personale sanitario non sarà necessario che il medico certificatore fornisca chiarimenti in ordine alle circostanze, alla natura della lesione e, soprattutto, al rapporto causale tra contagio e attività esercitata, potendosi, quest’ultimo limitare a certificare l’avvenuto contagio sulla base di qualsiasi documentazione clinico strumentale, senza la necessità di ulteriori specificazioni.
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Ultimo aggiornamento
19 Luglio 2022, 23:45