- Cos’è il Co.Ge.A.P.S.?
Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina.
Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. è “l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti Ecm attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte”.
Link: https://wp.cogeaps.it/
Inoltre con l’Accordo 2/02/2017 è stato approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute” che all’art. 22 declina tutti i compiti del Co. Ge.A.P.S. L’accordo è disponibile sul sito ECM dell’Age.na.S. nella sezione normativa al link httpss://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx
- Cos’è l’Age.na.S.?
L’Age.na.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali), istituita con decreto legislativo del 30 giugno 1993 n.266 e s.m., è “un’Agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute”.
Si configura come organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della Salute, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Punto di raccordo tra il livello centrale, regionale e aziendale, l’Agenzia assicura il proprio supporto tecnico-operativo alle Regioni e alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure.
La Legge 244/2007 affida ad AGENAS la gestione amministrativa del sistema ECM ed il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua, che è l’organismo di governance di tutto il sistema ECM. Link: httpss://www.agenas.gov.it/
- E.C.M. Educazione Continua in Medicina
I corsi di formazione post-base sono molto importanti e rappresentano un obbligo per tutto i professionisti sanitari iscritti sia all’Ordine professionale che agli elenchi speciali. Ogni anno i professionisti della salute devono seguire eventi formativi e raggiungere 150 crediti nel triennio di riferimento.
Per approfondimenti ed ulteriori informazioni si consiglia di consultare il Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario:
httpss://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf
Link al sito Ecm: httpss://ape.agenas.it/Home.aspx
- Chi fornisce l’Educazione Continua in Medicina (E.C.M)?
I provider (letteralmente, “fornitori”) sono soggetti che vengono riconosciuti come idonei a produrre un servizio di educazione e formazione da parte di un ente pubblico. Questo processo si chiama “accreditamento del provider”.
Esempi di provider sono: Università, Facoltà e Dipartimenti universitari, Istituti scientifici del servizio sanitario nazionale, Istituti del consiglio nazionale delle ricerche, Società scientifiche e associazioni professionali in campo sanitario, Ordini e collegi delle professioni sanitarie, Fondazioni a carattere scientifico, Case editrici scientifiche, Società, Agenzie ed Enti pubblici o privati.
- Cosa sono i crediti ECM?
I crediti ECM rappresentano sotto forma numerica il sistema con il quale il tecnico deve provvedere al proprio bisogno di aggiornamento sotto l’aspetto clinico, organizzativo o riguardante la sanità pubblica.
Questa formazione è essenziale per rinnovare, aggiornare o incrementare il proprio bagaglio di competenze teoriche e pratiche. I crediti ECM hanno valenza per tutto il territorio nazionale anche in caso di accredito regionale del provider.
- Come conseguire i crediti ECM?
Le tipologie di attività formative che possono rilasciare crediti ECM sono:
- Residenziale: tutti quegli eventi che prevedono la presenza fisica del formatore. Fanno parte di questa categoria convegni, corsi, congressi, simposi, workshop, tavole rotonde, corsi di aggiornamento, corsi di addestramento, tirocini e frequenze cliniche;
- FAD (formazione a distanza): fanno parte di questa categoria i corsi che prevedono formazione tramite testi, audio e video tapes, CD-ROM, on line learning, file audio e include diverse modalità con cui è possibile comunicare con interlocutori localizzati in sedi diverse e che possono partecipare in tempi diversi da quelli in cui opera il docente/formatore. E’ possibile una fruizione individuale o a gruppi dei percorsi formativi e pertanto si distinguono nella FAD almeno tre principali tipologie. La classe virtuale che è centrata sul docente che utilizza il tradizionale metodo di insegnamento frontale, anche se la lezione è trasmessa a distanza e a molteplici pubblici non solo contemporaneamente ma anche in tempi diversi (materiale durevole). L’apprendimento collaborativo in rete che è centrato sul gruppo dei pari, i quali condividono in rete conoscenze, esperienze e competenze. L’autoapprendimento integrato da sistemi di supporto (cartacei, telematici, informativi, etc.) che è centrato sull’allievo il quale utilizza materiali durevoli opportunamente predisposti, seguendo un proprio percorso temporalmente (e anche culturalmente) individualizzato, con o senza la guida e il supporto di un tutor. Fanno parte di questa categoria i corsi che prevedono formazione tramite testi, audio e video tapes, CD-ROM, on line learning, file audio;
- FSC (formazione sul campo) in cui vengono utilizzati direttamente per l’apprendimento i contesti, le occasioni di lavoro e le competenze degli operatori impegnati nelle attività assistenziali. Questa modalità di formazione, che include anche la partecipazione ad attività di ricerca e a commissioni e gruppi di miglioramento, offre la massima possibilità di essere legata alle specifiche esigenze di sviluppo dei servizi e di miglioramento dei processi assistenziali, favorendo l’apprendimento di competenze professionali e di comportamenti organizzativi.
Esistono poi altre forme di ECM che è bene elencare per completare il quadro delle modalità attraverso cui un operatore sanitario può sviluppare il proprio percorso di formazione continua. In questo caso vengono riconosciute formalmente anche le attività di docenza e di tutoraggio, la presentazione di relazioni e comunicazioni in consessi scientifici e l’attività scientifica e di ricerca, inclusa la pubblicazione di lavori scientifici. Rientrano in questo ambito perché sono indicatori, e anche strumenti, efficaci di crescita culturale e, quindi, di apprendimento.
- Come si possono gestire i crediti legati all’ autoapprendimento?
I Professionisti Sanitari, oltre alla partecipazione ad eventi formativi Ecm svolti da Provider accreditati a livello nazionale o regionale, possono svolgere attività di formazione cosiddetta “individuale”, ovvero quel tipo di formazione non organizzata da un provider accreditato, ma che può dar luogo al riconoscimento di crediti Ecm.
Tra le attività che danno diritto al riconoscimento di crediti individuali c’è l’autoformazione.
Originariamente, l’acquisizione di crediti per questa attività era consentita ai soli liberi professionisti, ma la fruizione di questa tipologia di crediti è stata estesa a tutti i Professionisti con la Delibera Cnfc dello 07/07/2016.
Al seguente link il documento, presente sul sito del Co.Ge.A.P.S. (Guide utente Area Riservata), che illustra l’attribuzione di crediti ECM tramite autoformazione, e la registrazione degli stessi nella banca dati del Co.Ge.A.P.S., da parte del Professionista Sanitario:
https://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2019/02/Guida-Crediti-ECM-Autoformazione.pdf
- Cosa si intende per autoformazione?
L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi Ecm.
Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.
Fonte: Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario httpss://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf
L’attività di autoistruzione è, genericamente, il metodo didattico più utilizzato, in quanto garantisce la massima libertà al discente riguardo alla scelta dei temi, dei momenti di studio e dei ritmi di apprendimento. È bene che sia integrata con strumenti di autovalutazione, in modo che il discente possa verificare se il processo di apprendimento si sia realizzato in modo efficace ed eventualmente rimodulare il suo programma di studio sulla base dei risultati ottenuti.
- Qual è il percorso per assegnare i crediti Ecm per l’attività di tutoraggio individuale ad esempio ai tutor dei Corsi di Laurea?
I Professionisti Sanitari, oltre alla partecipazione ad eventi formativi Ecm svolti da Provider accreditati a livello nazionale o regionale, possono svolgere attività di formazione cosiddetta “individuale”, ovvero quel tipo di formazione non organizzata da un provider accreditato, ma che può dar luogo al riconoscimento di crediti Ecm.
Tra le attività che danno diritto al riconoscimento di crediti individuali c’è l’attività di tutoraggio individuale.
Al seguente link il documento, presente sul sito del Co.Ge.A.P.S. (Guide utente Area Riservata), che illustra la modalità attraverso cui il Professionista Sanitario può inoltrare richiesta di riconoscimento dei crediti Ecm per attività di tutoraggio sulla banca dati del Co.Ge.A.P.S.:
https://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2019/02/Guida-Crediti-ECM-Tutoraggio.pdf
- Quanti crediti ECM devo acquisire?
Il calcolo deve essere fatto ogni anno con bilancio finale triennale. Nel dicembre 2016 la Commissione Nazionale per la formazione continua ha approvato la nuova delibera per i “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ecm” (Educazione Continua in Medicina) che sostituisce la precedente regolamentazione. Questa delibera indica in 150 il numero di crediti da acquisire nel triennio 2017-2019 e ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti, senza più avere un minimo e massimo annuali.
Ci sono anche delle agevolazioni per coloro che hanno svolto nel triennio 2014-2016 tra 80 e 120 crediti (si applica uno “sconto” di 15 crediti ecm) e tra 121 e 150 crediti (la riduzione in questo caso sarà di 30 crediti Ecm). Tale numero di crediti è stato confermato anche per il triennio 2020-2022 con delle novità. Come scritto in precedenza, un primo sconto era già stato concesso a coloro che avessero conseguito alla fine dello scorso triennio tutti i 150 crediti necessari. Ai fedelissimi della formazione continua era già stato concesso una riduzione di 30 crediti, che portava il numero da conseguire a 120. Ulteriori 50 crediti bonus sono stati riconosciuti a tutti i sanitari che hanno continuato a svolgere la professione durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nell’anno 2020. Per loro, al netto degli sconti e bonus previsti, l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è di 70 crediti. Ma il 2020 è stato anche l’anno nel quale i professionisti ritardatari avrebbero potuto completare il loro percorso relativo al triennio 2017-2019. A inizio 2020 infatti, la Commissione nazionale Ecm aveva infatti deciso di prorogare il triennio di un anno, consentendo l’acquisizione di crediti che di fatto sarebbero andati a saldo sia del triennio concluso che di quello appena iniziato. Questo bonus Ecm per l’anno 2020, sanerebbe pertanto anche le posizioni deficitarie del triennio 2017-2019.
- Come trasferire i crediti da un triennio all'altro?
È facoltà dei professionisti sanitari spostare crediti Ecm, da un triennio formativo al precedente, per il recupero di eventuali crediti non acquisiti nel triennio precedente, con formazione svolta nel triennio immediatamente successivo.
Al seguente link il documento, presente sul sito del Co.Ge.A.P.S. (Guide utente Area Riservata), che illustra la procedura di spostamento dei crediti Ecm:
https://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2020/10/GuidaUtente_SpostamentoCrediti.pdf
- Come aggiungere gli eventi mancanti?
È ammessa la registrazione manuale di crediti Ecm non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S., acquisiti a partire dal 2011.
Procedura: i professionisti sanitari presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tramite portale Co.Ge.A.P.S., alla Commissione nazionale per la formazione continua.
Successivamente:
· Accedi all’area riservata con Username e Pw
· Clicca su Partecipazione Ecm
· Clicca su Crediti mancanti
· Clicca su Aggiungi evento non presente
· Inserisci tutti i dati ed i file richiesti
· Invia
- La possibilità di Esonero o Esenzione
L’esonero dall’obbligo ECM è principalmente relativo all’attività di formazione universitaria che il professionista svolge contestualmente all’esercizio della professione; pertanto il professionista è esonerato dall’obbligo formativo ECM per un determinato periodo, ma non gli è preclusa l’attività professionale contemporanea.
Le esenzioni precludono lo svolgimento dell’attività sanitaria e danno diritto a riduzione dell’obbligo formativo; i periodi di esenzione e di esonero sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla commissione nazionale per le catastrofi naturali.
- Chi è esonerato dall’obbligo crediti ECM?
Nella circolare del Ministro della Salute del 5/03/02 N. DIRP 3°/AG/448, al comma 15, viene chiarito che è esonerato dall’obbligo dell’ECM – per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza) – il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propria della categoria di appartenenza:
- corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master;
- corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del Murst del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Dlgs 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- formazione complementare; es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Dpr 28 luglio 2000, n. 270, Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
- corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’Aids” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990.
Sono esonerati, altresì, dall’obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla Legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi. L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.
Sono altresì esonerati, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 13 gennaio 2010, gli operatori sanitari che assumono incarichi di alta amministrazione di natura gestionale (a titolo esemplificativo Direttori generali dei Ministeri e delle Agenzie nazionali).
Le esenzioni
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:
- Congedo maternità e paternità (il congego per maternità non dà diritto a crediti, ma dà diritto all’esenzione dell’obbligo formativo nella misura di 4 crediti per ogni mese in cui l’attività lavorativa è sospesa) dovrà essere fornito al CO.Ge.a.PS con tutte le informazioni (periodo, gravidanza a rischio, astensione obbligatoria o facoltativa etc).
- Periodi con diritto all’esenzione: Interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza a rischio Interdizione obbligatoria dal lavoro per condizioni ambientali pregiudizievoli senza possibilità di allontanamento mediante spostamento ad altre mansioni Astensione obbligatoria per maternità (e paternità in determinate situazioni) Congedo parentale Congedo per malattia del figlio Adozione e affidamento preadottivo Adozione internazionale con aspettativa non retribuita per la durata dell’espletamento delle pratiche Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap.
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie e/o invalidanti così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.
Tali esenzioni vanno comunicate al CO.Ge.a.PS attraverso il proprio account personale caricando la documentazione comprovante il motivo della sospensione dell’attività professionale.
- È obbligatoria l'acquisizione dei crediti ECM?
Il professionista dovrà iscriversi al portale www.cogeaps.it da cui potrà sempre visionare la propria posizione formativa mediante l’accesso alla banca dati di Cogeaps, (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie). La maturazione di crediti ECM è obbligatoria dal 1° gennaio 2002, data in cui è iniziata, per tutti gli operatori sanitari, la fase a regime della formazione continua disciplinata dagli articoli 16-bis, 16-ter e 16 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che prevede l’obbligatorietà dell’eduzione continua in medicina. Al momento dell’iscrizione al portale ad ogni professionista verrà chiesto da quale data vuole che vengano contati gli ECM, se dal 2002, anno in cui vi era l’obbligatorietà o se dalla data di iscrizione all’Ordine professionale, in quanto l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.
Sarà quindi scelto liberamente dal professionista la data da cui iniziare la certificazione dei crediti ECM acquisiti, tale data non è modificabile successivamente! Ciò comunque non modifica nulla del calcolo dell’obbligo formativo ed è funzionale solo per coloro che intendono dichiarare che esercitavano la professione negli anni precedenti l’obbligo di iscrizione. In ogni caso la certificazione e, di conseguenza, il calcolo dell’obbligo formativo triennale, sono calcolabili solo a partire dal triennio 2011-2013. Precedentemente si era in fase sperimentale.
- Chi controlla il sistema ECM?
Il professionista potrà sempre visionare la propria posizione formativa mediante l’accesso alla banca dati di Cogeaps, (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile al link www.cogeaps.it e sarà responsabile di verificare che i propri ECM vengano caricati dai provider nazionali o regionali.
Il professionista è responsabile di caricare sul sito Cogeaps le esenzioni e gli esoneri di cui intende usufruire.
L’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 ha ribadito il ruolo cardine degli Ordini professionali e delle rispettive Federazioni nel Sistema ECM. Un ruolo di garanti della professione e di certificatori della formazione continua che consente agli stessi Ordini professionali di verificare e certificare per ciascun professionista sanitario i crediti acquisiti al termine del triennio formativo.
Agli Ordini professionali è altresì affidato il compito di adottare misure sanzionatorie verso il professionista laddove si riscontri il non rispetto da parte dello stesso dell’obbligo di formazione continua, come anche sancito dal decreto legge del 13 agosto 2011, oramai convertito in legge.
Domande e risposte sul mondo ECM
Gentili Colleghi, Con queste FAQ vogliamo fornirvi una panoramica sul “mondo ECM”, al fine di offrirvi gli strumenti e le conoscenze per poter gestire in autonomia e con consapevolezza il proprio profilo Co.
Gentili Colleghi,
Con queste FAQ vogliamo fornirvi una panoramica sul “mondo ECM”, al fine di offrirvi gli strumenti e le conoscenze per poter gestire in autonomia e con consapevolezza il proprio profilo Co.Ge.A.P.S. e gli ECM stessi.
In questo documento sono indicate le normative e i siti istituzionali a cui fare riferimento in modo che ognuno sia autonomo nel trovare le risposte ai propri interrogativi e la soluzione ai dubbi attivando un processo di autoapprendimento virtuoso.
Il gruppo formazione dell’Ordine provinciale di Genova Imperia e Savona resta comunque a disposizione per le situazioni dubbie e per tutto quanto non esplicato in questo documento alla mail formazione@tsrmgeimsv.net.
Domande e risposte sul mondo ECM
Ultimo aggiornamento
28 Febbraio 2021, 13:12