Elenchi speciali
In questa pagina sono reperibili tutte le informazioni relative agli Elenchi speciali
Elenchi speciali
- Elenco speciale Educatori professionali
- Elenco speciale Logopedista
- Elenco speciale Ortottista e assistente di oftalmologia
- Elenco speciale Podologo
- Elenco speciale Tecnico della riabilitazione psichiatrica
- Elenco speciale Terapista occupazionale
- Elenco speciale Tecnico audiometrista
- Elenco speciale Tecnico audioprotesista
- Elenco speciale Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- Elenco speciale Tecnico di neurofisiopatologia
- Elenco speciale Tecnici fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- Elenco speciale Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
- Elenco speciale Tecnico della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- Elenco speciale Tecnico ortopedico
- Elenco speciale Dietisti
- Elenco speciale Igienisti dentali
- Elenco speciale Massofisioterapisti
Normativa di riferimento
In data 09/08/2019 è stato firmato ed emanato il decreto attuativo per quanto previsto nella legge 145\2018, ovvero: Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini TSRM-PSTRP, testo integrale del decreto reperibile a questo link.
L’iscrizione ai suddetti elenchi è scaduta il 30 giugno 2020.
Gli iscritti agli Elenchi speciali
Titoli abilitanti e requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale:
Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1, possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019:
a) lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
- per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
- che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate, in virtù di una procedura selettiva pubblica;
b) lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
- per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
- che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate;
- che possano dimostrare l’effettivo inquadramento e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata;
c) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
- per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:
- dal possesso di partita I.V.A. fin dall’inizio dell’attività libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate;
- dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell’attività professionale nel mese di riferimento;
- da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale dichiarata;
2. che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca dell’inizio dell’attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.
3. Al computo del periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, di svolgimento delle attività professionali concorrono, in modo cumulativo, tutti i periodi lavorativi certificati di cui al comma 2, lettere a) , b) , e c) .
4. Resta fermo che l’iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018.
5. L’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento non preclude ai lavoratori dipendenti pubblici o privati o autonomi, che siano in possesso di titoli e di attività lavorativa idonei, di accedere alle procedure di equivalenza di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999.
6. Una volta conseguita l’equivalenza, l’iscritto all’elenco speciale ad esaurimento potrà iscriversi al relativo albo professionale dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con conseguente cancellazione dall’elenco speciale.
Elenco speciale dei Massofisioterapisti
“Il Massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego negli enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale sanitario ausiliario e di terapista della riabilitazione.” D.M. 7.09.1976
Ai sensi del comma 4 -bis , dell’art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è istituito l’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
Ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e all’art. 2.Per la tenuta e la cancellazione dall’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
I presidenti degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti designati, per ogni regione, dalle associazioni rappresentative dei massofisioterapisti. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 non comporta di per sé l’equipollenza o l’equivalenza ai titoli necessari per l’esercizio delle professioni di cui all’art. 1, comma 1.
Il Massofisioterapista con diploma abilitante ai sensi della Legge 403/71, art.1, è una professione sanitaria posta ad esaurimento dalla Legge 145, entrata in vigore il 31/12/2018, art.1, comma 537, 538, 542 e dalla Legge n. 42 del 26 febbraio 1999, art.4, comma 4bis.
Il D.M. 9 agosto 2019, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 bis dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, (introdotto ad opera della Legge 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 537) ha istituito presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, un “Elenco speciale ad esaurimento” riservato ai Massofisioterapisti.
Il D.M. 9 agosto 2019, art. 5, istituisce l’elenco speciale dei Massofisioterapisti ad esaurimento e ai sensi della L.403/71, che appunto all’articolo 1 denomina quella del Massofisioterapista come professione sanitaria.
Ne consegue che, per gli aventi diritto, la professione sanitaria di Massofisioterapista sia stata riordinata con la messa ad esaurimento.
Ultimo aggiornamento
27 Gennaio 2023, 08:46